DIVISIONE DEGLI UTILI: Art. 2247 c.c.: l'attività economica è diretta a dividere l'utile tra i soci. Ripartizione di utile e perdite in misura proporzionale alle quote conferite.
PRINCIPIO MAGGIORITARIO: La maggioranza vincola la minoranza. La gestione della società è affidata ad amministratori qualificati nominati dai soci.
OGGETTO SOCIALE: Elemento essenziale del contratto. E' di tipo associativo e i conferimenti sono rivolti al raggiungimento dell'oggetto.
LE SOCIETA'
CAPITALE SOCIALE: Valore complessivo dei conferimenti in termini monetari. Può essere diviso in quote o in azioni (titoli che costituiscono il capitale).
PATRIMONIO: complesso dei rapporti giuridici. Varia continuamente. Può essere attivo o passivo.
Per la costituzione occorre:
Volontà dei soci per creare nuovo soggetto economico.
CONTRATTO DI SOCIETA':
Più persone conferiscono beni o servizi alla società
Divisione degli utili
Esercizio in comune
Conferimento di beni o servizi
CONFERIRE CREDITI: Cessione di credito per la società. Obbligo di garantire il pagamento del debito, altrimenti versare importo del conferimento o esclusione dalla società.
I soci mettono a disposizione beni o servizi conferiti in PROPRIETA'(indeterminato)o in GODIMENTO (determinato).
Pluralità dei soci
Contratto bi/plurilaterale (nel corso del tempi i soci possono possono cambiare).